Com’è noto il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte della banca, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da una ipoteca di primo grado sull’ immobile dato in garanzia. L’art.38 comma 2 T.U.B prevede che tale finanziamento non possa essere concesso per un importo superiore all’80% del valore dell’immobile dato in garanzia. Giova però ricordare che la percentuale del finanziamento può essere elevata al 100%, qualora vengano prestate garanzie integrative e che in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo del finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.

Con l’ordinanza del 27 novembre 2019 n.31057 la Corte di Cassazione I sezione ha ribadito il principio già espresso con le sentenze n.17439/19, 24138/18 ,22466/18 per il quale il mancato rispetto della quota finanziabile con il mutuo fondiario (80% del valore dell’immobile) comporta la nullità dell’intero contratto ed il venir meno della connessa garanzia ipotecaria.

Di modo che si sono aperte nuove possibilità per rivolgersi al Tribunale e far dichiarare la nullità del mutuo sottoscritto, specialmente quando a mezzo di consulenti artatamente istruiti, la banca ha provveduto a sovrastimare l’immobile per concedere finanziamenti più elevati. Lo Studio Legale Monetti & Associati, a tutela di tutti i cittadini che hanno stipulato dei mutui fondiari con gli Istituti di credito e che sono incorsi nelle problematiche innanzi citate, offre una consulenza gratuita al fine di poter valutare se sussistono le condizioni per agire in giudizio e far dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato.

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