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Nullità delle fideiussioni omnibus
La sentenza del gennaio 2019 del Tribunale di Padova, che segue in ordine di tempo altre dello stesso Tribunale e di altri Tribunali chiarisce ancor meglio, in relazione alla ripartizione dell’ordine della prova, i contorni dell’azione legale da promuovere per ottenere la nullità delle fideiussioni omnibus.
Con il provvedimento n. 55/2005, la Banca d’Italia, ha statuito che tre clausole contenute nelle n.b.u.(norme bancarie uniformi ) proposte dall’ABI in materia di fideiussione omnibus ai propri associati nel 2003 integrassero una intesa restrittiva della concorrenza. Si tratta delle clausole di sopravvivenza della fideiussione per l’ipotesi di annullamento o dichiarazione di inefficacia del pagamento del debitore principale e per quella di eventuale restituzione del pagamento da parte del creditore per invalidità del rapporto principale e della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ., che impone di coltivare le proprie istanze entro un certo termine, pena la perdita dei diritto verso il garante (rispettivamente artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione al tempo adottato dall’ABI).
Sulla base di tale accertamento, la Suprema Cassazione Civile n. 29810 del 12.12.2017, nel ritenere irrilevante il fatto che la decisione di Banca d’Italia fosse posteriore alla stipula della fideiussione impugnata , incidentalmente ha sostenuto che «se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l’illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall’art. 2, della Legge antitrust)».
Il Giudice con la sentenza del gennaio 2019 ha ritenuto che: «Onere del cliente è certamente quello di allegare, a supporto della sua eccezione, la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata», ed invece costituisce onere della banca «dimostrare che il contratto di fideiussione sottoposto alla firma del cliente non abbia i requisiti censurati nel 2005» e ciò perché «tale onere è più facilmente assolvibile dalla banca la quale è colei che ha predisposto la modulistica contrattuale firmata dal cliente in adesione». Più in particolare, «poiché il provvedimento della Banca d’Italia arriva a censurare alcune specifiche clausole ponendo in evidenza l’ingiustificato sfavore per il cliente, sarà semmai la banca a dover dimostrare quali ulteriori norme contrattuali sono state inserite nel contratto per compensare o attenuare le criticità segnalate dal provvedimento del 2005 così da far emergere l’interruzione del rapporto causale tra l’intesa ed il modello ABI oggetto di censura la cui produzione in giudizio potrebbe consentire un raffronto anche grafico delle due tipologie di contratti».
Lo Studio Legale Monetti & Associati offre, in tutta Italia, a coloro che hanno sottoscritto con il proprio istituto bancario una fideiussione omnibus, una consulenza gratuita al fine di poter valutare se sussistono le condizioni per opporsi alle richieste di pagamento della Banca ( decreti ingiuntivi, esecuzioni ) oltre che agre per liberarsi della fideiussione chiedendone in tribunale la nullità oppure addirittura chiedere i danni per contratti di fideiussioni e richiedere la cancellazione in caso di iscrizione del proprio nominativo dalla Crif.