Cancellazioni segnalazioni SIC (Crif; Ctc; Experian Cerved) e Banca d'Italia

Il nostro cliente era segnalato nel sistema Eurisc di Crif per un ritardo nel pagamento di alcune rate del finanziamento. Abbiamo inoltrato reclamo contestando la legittimità formale della segnalazione operata e l’istituto di credito ha provveduto alla immediata cancellazione.

Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nel sistema Eurisc di Crif da un istituto bancario, nonostante fossero decorsi i termini i termini previsti dal codice di condotta per la conservazione dei dati. La banca adduceva come giustificazione al suo operato, il mancato pagamento del finanziamento nel corso degli anni e il conseguente diritto di reiterare la segnalazione. La banca ha accolto il nostro reclamo e cancellato completamente la segnalazione con data retroattiva.

Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nel sistema Eurisc Crif da un istituto bancario, nonostante fossero decorsi i termini previsti dal codice di condotta per la conservazione dei dati. Abbiamo inoltrato il reclamo notificandolo congiuntamente alla Crif e alla banca e chiedendo la cancellazione della segnalazione. Abbiamo ricevuto la visura Crif nella quale non erano più riportate iscrizioni in danno del cliente.

Il nostro cliente risultava segnalato nei sistemi S.I.C. e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia in quanto gli era stato chiuso il conto corrente affidato senza alcuna giustificazione. Abbiamo inviato un reclamo adducendo i motivi della illegittimità di tale operato, ma la banca non l’ha accolto costringendoci a rivolgerci all’A.B.F. . Dopo il deposito del ricorso in A.B.F., la banca ha rivalutato la propria posizione e cancellato in maniera retroattiva tutte le segnalazioni in danno del nostro cliente.


Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nel sistema Eurisc di Crif e in CTC da un istituto di credito perchè non aveva pagato le rate del finanziamento. Abbiamo inoltrato il reclamo e successivamente il ricorso all’ABF contestando la legittimità formale delle segnalazioni operate in danno del nostro cliente e l’istituto di credito ha provveduto alla cancellazione di tutte le iscrizioni negative.


Il nostro cliente era stato segnalato in sofferenza nel sistema Eurisc di Crif da un istituto bancario, nonostante fossero decorsi i termini previsti dal codice di condotta per la conservazione dei dati. La banca addirittura aveva moltiplicato in Crif le segnalazioni per lo stesso credito in quanto il cliente, nel corso degli anni, non aveva mai provveduto a estinguere la propria obbligazione. La banca ha accolto il nostro reclamo e cancellato completamente la segnalazione con data retroattiva.

Il nostro cliente era segnalato nei SIC  per non aver pagato il finanziamento. Abbiamo inoltrato reclamo contestando la legittimità formale della segnalazione operata e la società finanziaria ha provveduto alla cancellazione.

Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nella Centrale Rischi della in Banca d’Italia. Dopo aver richiesto la documentazione inerente la segnalazione e valutato la legittimità dell’operato della banca, abbiamo inoltrato un reclamo che è stato accolto dalla società segnalante con aggiornamento e cancellazione dell’ iscrizione in sofferenza.


Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. Dopo aver richiesto la documentazione inerente la segnalazione e valutato la legittimità dell’operato della banca, abbiamo inoltrato un reclamo che è stato accolto dalla società segnalante con cancellazione retroattiva dell’ iscrizione in sofferenza.


Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nella Centrale Rischi della in Banca d’Italia. Dopo aver richiesto la documentazione inerente la segnalazione e valutato la legittimità dell’operato della banca, abbiamo inoltrato un reclamo che è stato accolto dalla società segnalante con cancellazione retroattiva dell’ iscrizione in sofferenza.

l nostro cliente era segnalato in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per un vecchio finanziamento mai pagato. Abbiamo notificato, in nome e per conto del nostro cliente un ricorso ex art. 702 c.p.c. chiedendo la cancellazione della segnalazione in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. La società cessionaria verificato la fondatezza delle ragioni indicate nel ricorso ha cancellato la segnalazione in sofferenza in maniera retroattiva.

Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nella Centrale Rischi della in Banca d’Italia. Dopo aver richiesto la documentazione inerente la segnalazione e valutato la legittimità dell’operato della banca, abbiamo inoltrato un reclamo che è stato accolto dalla società segnalante con aggiornamento e cancellazione dell’ iscrizione in sofferenza.

Il nostro cliente era segnalato nel sistema Eurisc di Crif per un mancato pagamento delle rate del finanziamento. Abbiamo inoltrato reclamo contestando la legittimità formale della segnalazione operata, dopo il rigetto della nostra richiesta ha abbiamo proposto una azione cautelare chiedendo la cancellazione ex art. 700 c.p.c. che è stata accolta con condanna della Banca al pagamento delle spese e di una penale per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento.

Eliminazione debito bancario

Il nostro cliente aveva ricevuto una richiesta di pagamento, da parte di una società cessionaria del credito, che lo stava anche segnalando in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia in continuità con una precedente segnalazione. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito inizialmente erogato, abbiamo inoltrato un reclamo che è stato accolto dalla società cessionaria, la quale ha rinunciato ad ogni pretesa creditoria e contestualmente cancellato la segnalazione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Il nostro cliente aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte di una società cessionaria del credito che lo stava anche segnalando in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia in continuità con una precedente segnalazione. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito inizialmente erogato, abbiamo inoltrato un reclamo che è stato accolto dalla società cessionaria, la quale ha rinunciato ad ogni pretesa creditoria e contestualmente cancellato la segnalazione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per un vecchio finanziamento mai pagato. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito erogato, abbiamo inoltrato un reclamo, eccependo la prescrizione del credito con consequenziale richiesta della cancellazione della segnalazione in sofferenza. Il reclamo è stato accolto.

Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per un vecchio finanziamento mai pagato. Abbiamo notificato, in nome e per conto del nostro cliente un ricorso ex art. 702 c.p.c. chiedendo l’accertamento negativo del credito e la cancellazione della segnalazione in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. La società cessionaria verificato la fondatezza delle ragioni indicate nel ricorso ha rinunciato alla pretesa creditoria e cancellato la segnalazione in sofferenza in maniera retroattiva.

Il nostro cliente aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte di una società cessionaria del credito che lo stava anche segnalando in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia in continuità con una precedente segnalazione. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito inizialmente erogato, abbiamo inoltrato un reclamo che è stato accolto dalla società cessionaria, la quale ha rinunciato ad ogni pretesa creditoria e contestualmente cancellato la segnalazione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Il nostro cliente era segnalato in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per un vecchio finanziamento mai pagato. Abbiamo notificato, in nome e per conto del nostro cliente un ricorso  e La società cessionaria  ha rinunciato alla pretesa creditoria e cancellato la segnalazione in sofferenza in maniera retroattiva.

Il nostro cliente era oggetto di richiesta di pagamento da parte di un istituto cessionario del credito per un vecchio finanziamento mai pagato. La società cessionaria a sua volta aveva poi ceduto il credito. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito erogato, abbiamo inoltrato un reclamo eccependo la prescrizione del credito. Il reclamo è stato accolto e la banca ci ha comunicato di non aver nulla a pretendere dal nostro cliente a qualsiasi titolo.

Il nostro cliente aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte di una società cessionario del credito per un vecchio finanziamento mai pagato. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito erogato, abbiamo inoltrato un reclamo eccependo la prescrizione del credito. Il reclamo è stato accolto e la banca ci ha comunicato di non aver nulla a pretendere dal nostro cliente a qualsiasi titolo.

Il nostro cliente era oggetto di richiesta di pagamento da parte di un istituto cessionario del credito per un vecchio finanziamento mai pagato. La società cessionaria a sua volta aveva poi ceduto il credito. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito erogato, abbiamo inoltrato un reclamo eccependo la prescrizione del credito. Il reclamo è stato accolto e la banca ci ha comunicato di non aver nulla a pretendere dal nostro cliente a qualsiasi titolo.

Il nostro cliente aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte di una società cessionario del credito per un vecchio finanziamento mai pagato. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito erogato, abbiamo inoltrato un reclamo eccependo la prescrizione del credito. Il reclamo è stato accolto e la banca ci ha comunicato di non aver nulla a pretendere dal nostro cliente a qualsiasi titolo.

Il nostro cliente aveva ricevuto una richiesta di pagamento, da parte di una società cessionaria del credito, che lo stava anche segnalando in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia in continuità con una precedente segnalazione. Dopo aver valutato tutta la documentazione inerente il credito inizialmente erogato, abbiamo inoltrato un reclamo che è stato accolto dalla società cessionaria, la quale ha rinunciato ad ogni pretesa creditoria e contestualmente cancellato la segnalazione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Saldo e stralcio

Il nostro cliente era debitore della somma di € 88.600,00. Siamo riusciti ad accordarci con la società creditrice per il pagamento di 36.820,00 da corrispondersi con 182 rate da 200 euro.

Il nostro cliente era debitore della somma di € 32.351,00. Siamo riusciti ad accordarci con la società creditrice per il pagamento di € 5.000,00 (15%) da versarsi in una unica soluzione.

Il nostro cliente era debitore della somma di € 20.364,00 Siamo riusciti ad accordarci con la società creditrice per il pagamento di € 6.120,00 (30%) da versarsi in una unica soluzione.

Il nostro cliente aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo nel quale gli veniva richiesto il pagamento di circa 8 mila. In conseguenza della nostra opposizione abbiamo raggiunto un accordo con la società creditrice per l’abbandono della procedura esecutiva e l’estinzione integrale del debito con il pagamento della somma di € 2500,00 (31%) da pagarsi in una unica soluzione.

Il nostro cliente era debitore della somma di € 3990,00. siamo riusciti ad accordarci con la societa’ creditrice per il pagamento di 1.000,00 (25%) da versarsi in una unica soluzione.

Il nostro cliente era debitore della somma di € 36.152,00. siamo riusciti ad accordarci con la societa’ creditrice per il pagamento di 7.000,00 (19%) da versarsi in una unica soluzione.

Il nostro cliente era debitore della somma di € 7.136,63. siamo riusciti ad accordarci con la societa’ creditrice per il pagamento di 2.500,00 ( 35%) da versarsi in una unica soluzione.

Il nostro cliente era debitore della somma di € 43.095,00. Siamo riusciti ad accordarci con la società creditrice per il pagamento di € 7.000,00 (16,5%) da versarsi in una unica soluzione.

Rimborso cessione quinto e istruttoria veloce

Il nostro cliente aveva estinto anticipatamente un prestito da cessione del quinto per attivarne uno nuovo. Dopo aver valutato il conteggio estintivo e la documentazione bancaria, abbiamo richiesto il pagamento dei costi non goduti e non rimborsati per il finanziamento estinto. Il nostro reclamo è stato accolto dall’istituto bancario che ci ha inviato in via transattiva una parte della somma richiesta.

Il nostro cliente aveva estinto anticipatamente un prestito da cessione del quinto per attivarne uno nuovo. Dopo aver valutato il conteggio estintivo e la documentazione bancaria, abbiamo richiesto il pagamento dei costi non goduti e non rimborsati per il finanziamento estinto. Il nostro reclamo è stato accolto dall’istituto bancario che ci ha inviato in via transattiva una parte della somma richiesta.

Il nostro cliente aveva estinto anticipatamente un prestito da cessione del quinto per attivarne uno nuovo. Dopo aver valutato il conteggio estintivo e la documentazione bancaria, abbiamo richiesto il pagamento dei costi non goduti e non rimborsati per il finanziamento estinto. Il nostro reclamo è stato accolto dall’istituto bancario che ci ha inviato la somma complessiva di euro duemila seicento trentotto.

Il nostro cliente aveva estinto anticipatamente un prestito da cessione del quinto per attivarne uno nuovo. Dopo aver valutato il conteggio estintivo e la documentazione bancaria, abbiamo richiesto alla banca il pagamento dei costi non goduti e non rimborsati per il finanziamento estinto. Dopo il diniego della banca ci siamo rivolti all’ABF che ha accolto il nostro ricorso e condannato la banca alla restituzione di € 874,00.

Il nostro cliente aveva per anni usufruito di uno scoperto bancario sul conto corrente acceso presso un istituto di credito. Dopo aver richiesto la documentazione bancaria del conto corrente affidato e verificato che la banca si era trattenuta delle somme non dovute a titolo di commissione istruttoria veloce, ne abbiamo domandato il rimborso. Il reclamo è stato accolto e la banca ha inviato la somma di euro seicento ventiquattro.

l nostro cliente aveva estinto anticipatamente un prestito da cessione del quinto per attivarne uno nuovo. Dopo aver valutato il conteggio estintivo e la documentazione bancaria, abbiamo richiesto il pagamento dei costi non goduti e non rimborsati per il finanziamento estinto. Il nostro reclamo è stato accolto dall’istituto bancario che ci ha inviato in via transattiva una parte della somma richiesta.

l nostro cliente aveva estinto anticipatamente un prestito da cessione del quinto per attivarne uno nuovo. Dopo aver valutato il conteggio estintivo e la documentazione bancaria, abbiamo richiesto alla banca il pagamento dei costi non goduti e non rimborsati per il finanziamento estinto. Dopo il diniego della banca ci siamo rivolti all’ABF che ha accolto il nostro ricorso e condannato la banca.

l nostro cliente aveva estinto anticipatamente un prestito da cessione del quinto per attivarne uno nuovo. Dopo aver valutato il conteggio estintivo e la documentazione bancaria, abbiamo richiesto alla banca il pagamento dei costi non goduti e non rimborsati per il finanziamento estinto. Dopo il diniego della banca ci siamo rivolti all’ABF che ha accolto il nostro ricorso e condannato la banca.

Opposizione decreto ingiuntivo

Al nostro cliente era stato notificato un decreto ingiuntivo da parte di una società cessionaria per un finanziamento che non aveva pagato. Dopo aver valutato tutta la documentazione depositata dalla società ricorrente, abbiamo proposto una opposizione evidenziando i motivi per i quali la pretesa creditoria era infondata. La società ricorrente in seguito alla nostra opposizione ha rinunciato alla pretesa creditoria nei confronti del nostro cliente e abbandonato il giudizio.

Al nostro cliente era stato notificato un decreto ingiuntivo da parte di una società cessionaria per un finanziamento che non aveva pagato. Dopo aver valutato tutta la documentazione depositata dalla società ricorrente, abbiamo proposto una opposizione evidenziando i motivi per i quali la pretesa creditoria era infondata. La società ricorrente in seguito alla nostra opposizione ha rinunciato alla pretesa creditoria nei confronti del nostro cliente, abbandonato il giudizio e cancellato al segnalazione in Banca d’Italia.

Abbiamo proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificato al nostro cliente e il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione di provvisoria esecutività domandata dalla società creditrice.

Opposizione espropriazioni mobiliari e immobiliari

La banca erogante un mutuo fondiario in conseguenza del mancato pagamento delle rate a parte del nostro cliente aveva avviato la procedura per il recupero forzoso del proprio credito a mezzo della vendita dell’immobile ipotecato a garanzia del prestito.Abbiamo proposto opposizione e il Giudice ha sospeso la procedura immobiliare di vendita e condannato la Banca opposta al pagamento delle spese.

La societa’ cessionaria creditrice in conseguenza della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo (divenuto esecutivo) aveva avviato la procedura per il recupero forzoso del proprio credito a mezzo di un pignoramento mobiliare. ci siamo opposti al pignoramento ottenendone la sospensione con un nuovo termine per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.