Con la sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha statuito la nullità del contratto di apertura di credito con carta revolving stipulato presso un fornitore di beni e servizi non iscritto nell’elenco dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC).

La Suprema Corte ha ritenuto, in particolare, che l’attività in questione rientri nel quadro regolamentare dello svolgimento di attività finanziarie, pertanto, la normativa, anche allo scopo di tutelare i consumatori, impone l’obbligo di iscrizione dell’intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico, con un conseguente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell’autorità preposta.

Per la Cassazione, dunque, l’iscrizione all’UIC dell’operatore è requisito essenziale del contratto, a garanzia della sicurezza e della trasparenza del sistema finanziario.
Dalla nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, discende la nullità di ogni pattuizione connessa, degli interessi e delle commissioni applicate.

Monetti & Associati (www.monettieassociati.it), con i propri avvocati specializzati in diritto bancario assiste tutti i consumatori che hanno stipulato contratti di carte revolving con fornitori di beni non iscritti all’UIC al fine di ottenere la restituzione degli interessi e delle commissioni pagate.