Con il recente arresto n.15114 del 29 maggio 2025 la Corte di Cassazione torna sul tema della inclusione, nel calcolo del Taeg, del costo della polizza assicurativa facoltativa, stipulata contestualmente al contratto di mutuo, ai fini della valutazione della legittimità del mutuo stesso, statuendo il principio per il quale il costo di detta polizza assicurativa deve necessariamente essere considerato nella valutazione dell’eventuale superamento della cd. soglia usuraia.

In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini della valutazione circa l’eventuale natura usuraia di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

In conclusione, per la Cassazione ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia, va eseguita la sommatoria algebrica di ogni onere e accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegate.

Motivo per il quale quando il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese della polizza assicurativa facoltativa, è superiore a quello soglia in vigore nel periodo della vigenza contrattuale, la relativa clausola contrattuale è da considerarsi nulla con conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 1815, comma 2, c.c.: gli interessi non vanno pagati.

Monetti&Associati (www.monettieassociati.it), con i propri avvocati specializzati in diritto bancario, assiste tutti i consumatori che hanno stipulato mutui con le banche per verificare l’eventuale applicazione di tassi usurai e agire per la restituzione degli interessi bancari illegittimamente pagati.

avv. Marco Monetti