Fideiussione Omnibus, Nulla la Clausola Semestrale Ex Art.1957 C.c., Vessatoria per I Consumatori
Con la Sentenza n. 6591/2025 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, richiamando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale che esclude l’operatività del termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c..
La norma prevede infatti che, per mantenere l’efficacia della fideiussione, il creditore debba agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. È, tuttavia, possibile che le parti, nel contratto di fideiussione, prevedano una deroga a questa norma, stabilendo che il creditore possa agire contro il fideiussore anche oltre questo termine.
Ebbene, il giudice napoletano ha dichiarato la nullità di tale clausola, ai sensi del codice del consumo, considerandola vessatoria in assenza di una trattativa seria, individuale e documentata.
La clausola oggetto di esame nella richiamata sentenza è nota nella prassi bancaria in quanto prevede che il garante rinunci alla facoltà di eccepire la decadenza semestrale prevista dall’art. 1957 c.c., così consentendo alla banca di escutere la garanzia anche successivamente al decorrere di tale data.
La nullità della clausola comporta l’estinzione della obbligazione vessatoria assunta dal fideiussore-consumatore.
Lo studio Monetti&Associati (www.monettieassociati.it), con i propri avvocati specializzati in diritto bancario, assiste tutti i consumatori-fideiussori che hanno sottoscritto garanzie fideiussorie con le banche.
avv. Marco Monetti
