È diventata una consuetudine per quasi tutte le società finanziarie richiedere al consumatore nel momento della concessione di un prestito anche la sottoscrizione di una polizza assicurativa (a volte anche non connessa al finanziamento), in tal modo, condizionando indebitamente il consumatore.

Peccato però che per legge non deve esserci nessun legame forzoso tra i due prodotti (prestito e polizza) e che soprattutto non è possibile subordinare l’attivazione di un prestito solo a condizione che si stipuli anche una polizza tanto meno di un prodotto estraneo al credito.
L’Antitrust ha recentemente erogato una sanzione alla Compass e ad altre società finanziarie perché ha ritenuto che ai consumatori non è stato consentito di esprimere liberamente il proprio consenso sulla sottoscrizione di polizze estranee al finanziamento. 

Ad ogni modo la legge prevede che il consumatore, nel caso di sottoscrizione di una polizza contestualmente al finanziamento, abbia la possibilità di recedere dalla stessa entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione. Se sono già trascorsi è possibile, invece, inviare alla finanziaria un reclamo e la compagnia deve rispondere entro 30 giorni. 

Ma cosa succede in caso di estinzione anticipata del finanziamento? 

La regola base è che il cliente ha sempre diritto alla restituzione della quota di premio “non goduto”, ivi inclusi i relativi caricamenti (ossia i costi di gestione che costituiscono il guadagno della compagnia per l’attività svolta), in quanto relativo alla parte di finanziamento che si è chiusa in anticipo rispetto alla scadenza originariamente concordata. Non sempre, però, questo avviene con procedure automatiche e trasparenti, rendendo necessario per i debitori documentarsi bene (prima) e verificare altrettanto bene (poi) clausole contrattuali e calcoli. 

Dunque, bisogna fare attenzione al rimborso delle polizze assicurative e in special modo a quelle polizze che sono vendute insieme al prestito ma che non sono collegabili ad esso (ad esempio una polizza infortuni, una polizza salute o una polizza rc auto per un prestito auto). In questo caso molto spesso, quando il prestito o il mutuo sono estinti anticipatamente, viene negato il rimborso della parte di premio non goduto visto l’assenza di collegamento tra i due prodotti.  

Occorre, infatti, gestire correttamente l’estinzione anticipata dei finanziamenti e quindi la sua ripercussione sulle polizze vendute in abbinamento. Il cliente, per legge, ha diritto non solo a risolvere il contratto assicurativo collegato al prestito estinto, ma nel caso di pagamento di un premio unico ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al periodo successivo all’estinzione anticipata.

Il nostro Studio Legale Internazionale Monetti & Associati, promuovendo tutte le azioni legali previste dalla normativa vigente in materia, introdotte dal legislatore a tutela del consumatore, è specializzato nell’individuare le irregolarità con le quali gli intermediari finanziari hanno proceduto all’inserimento della polizza assicurativa nell’alveo del contratto di finanziamento.